ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO

L'assegno per nucleo familiare numeroso è un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre minori di 18 anni (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) ed il cui indicatore ISEE non superi un determinato valore previsto per Legge.

L'assegno di nucleo familiare numeroso deve essere richiesto al Comune di residenza dal genitore (o esercente la patria podestà) che convive con tre o più figli minori che siano suoi figli, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione;

nota bene: ai figli minori del richiedente sono quindi  equiparati eventuali figli minori del coniuge con il  requisito essenziale di far parte della stessa famiglia anagrafica.

La domanda - completa di documentazione - deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare.

Il valore dell'indicatore I.S.E.E. (indicatore delle situazione economica equivalente) che dà diritto all'assegno, deve essere pari o inferiore ad € 8.745,26 e l'importo dell' assegno è di € 1.877,46 (Gazzetta Ufficiale 82/2019).

nota bene: il cittadino, fino a che in possesso dei requisiti richiesti, deve ricordarsi di presentare domanda ogni anno con ISEE aggiornato per poter avere diritto all'assegno.

Chi può richiederlo

Il genitore al momento della domanda deve essere in possesso di questi requisiti:
1. residenza nel Comune di Lucca al momento della presentazione della domanda;
2. convivere con tre o più figli minori che siano suoi figli, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo o in adozione, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico;
3. cittadino italiano o comunitario;
4. per il cittadino dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-mediterranei, è sufficiente il possesso del Permesso di Soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro ed i suoi familiari (come da decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione categorie espressamente escluse sempre decreto legislativo n. 40/2014);

5. se cittadino non comunitario:

    titolare del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 art. 13 e circolare INPS  N. 4 del 15/01/2014),
    familiare di cittadini italiani, dell'Unione o  di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente,
    titolare di protezione sussidiaria - status di rifugiato politico: in questo specifico caso non è necessario il permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparata/o a cittadino italiano.

6. avere un valore ISEE minorenni per l'anno 2019 inferiore o pari a € 8.745,26;
7. non aver presentato analoga domanda presso altro Comune.

Tipologia di ISEE richiesta

L'assegno di nucleo familiare numeroso rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. - dichiarazione sostitutiva unica -  è necessario richiedere espressamente un ISEE per “prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”.
nota bene: l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità, priva di omissioni e/o difformità entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio, pena il diniego all'assegno.

Per la compilazione dell'I.S.E.E.  il servizio è gratuito:
rivolgersi ad un Caaf – Centro Servizi convenzionato.

Documenti da allegare alla domanda

    fotocopia di un documento in corso di validità;
    attestazione “ISEE minorenni” in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità;
    per cittadini non comunitari: permesso di soggiorno di lungo periodo;
    per cittadino del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia in base agli Accordi euromediterranei copia del Permesso di Soggiorno per lavoro o per motivi familiari  (decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione categorie espressamente escluse sempre decreto legislativo n. 40/2014);
    per cittadino con status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria: documento comprovante detta situazione;
    in caso di separazione copia della sentenza.

Termini di presentazione della domanda

La domanda, completa di allegati, deve essere presentata - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno. Il termine per presentare o apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non può quindi superare tale data, pena il diniego alla concessione dell'assegno.

Come e dove presentare la domanda

La domanda scritta su specifico modulo può essere presentata nei seguenti modi:

consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune;
 inviata tramite PEC (posta certificata elettronica) all'indirizzo: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Pagamento


L'INPS, ricevuto l'elenco dei beneficiari dal Comune, effettuerà il pagamento con le proprie modalità.

 

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