ORDINANZA N. 264 del 10/07/2019

SETTORE: Settore 5

UNITA’ OPERATIVA: PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO AREA DI BALNEAZIONE - FOCE FOSSO DELL'ABATE

IL SINDACO


 

VISTA la comunicazione PEC prot. n. 41106 del 10.07.2019 di ARPAT, Area Vasta Costa Settore Laboratorio – UO Biologia, riportante l’esito del campionamento sulle acque di balneazione, effettuato ai sensi del D.Lgs. 116/2008 il 09.07.2019, presso la stazione che individua l’area di balneazione denominata “FOCE FOSSO DELL’ABATE, n. IT009046005002;


 

PRESO ATTO che tale area di balneazione è da ritenersi TEMPORANEAMENTE NON IDONEA ALLA BALNEAZIONE, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art. 2, comma 4 lett. a;

In applicazione dei disposti di:

  • art. n. 5 del D.Lgs. 116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

  • art. n. 2.4 del D.M. 30.03.2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’ attuazione del D.Lgs. 116/2008, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

  • RICHIAMATA parte del contenuto dell’ art. n. 2.4 del D.M. 30.03.2010: “Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell’ allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate: a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’ acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’ art. n° 15.1.e del d.Lgs. 116/2008”.


 

CONSIDERATO che la situazione accertata dall’Arpat, allo stato, può rappresentare un pericolo per l’igiene e l’incolumità e la salute dei bagnanti e che l’art. 2, comma 4, del D.M. del 30/03/2010 prevede l’adozione di un provvedimento sindacale, che vieti la balneazione, nel caso di superamento dei valori limite del campione analizzato;


 

RITENUTO di dovere, per quanto sopra, adottare temporaneamente tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo al fine della salvaguardia della salute pubblica, fatta salva la possibilità di immediata revoca a seguito di verifica analitica positiva, successivo all’evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque;


 

PRESO ATTO che è applicabile nella fattispecie l’ipotesi dell’art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:

- sussiste la “contingibilità ” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l’incolumità dei bagnanti;

- sussiste “ l’urgenza ” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni.


 

VISTI

- D.M. 19 aprile 2018, modifica al decreto 30 marzo 2010:recante: “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione , nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2009/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

- le istruzioni operative per la compilazione e l’invio delle ordinanze sindacali mediante modulo on-line , trasmesso con nota PEC di ARPAT, prot. 24001 del 18.04.2019;

- decreto Regionale n. 18578 del 14/12/2017 avente ad oggetto “D. Lgs. n. 106/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classificazione acque di balneazione stagione balneare 2018”;

- l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;


 

ORDINA


 

per quanto in premessa, il divieto temporaneo di balneazione a partire dalla data odierna e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di balneabilità, nel tratto di costa ricadente nel territorio del Comune di Camaiore, individuato dalla stazione di monitoraggio IT009046005002 “FOCE FOSSO DELL’ABATE”, alle seguenti coordinate: inizio E_10.225381 - N_43.890287, fine E_10.227411 - N_43.887847, ossia a circa trecento (300) metri a nord dalla foce presso il confine a sud dello stabilimento balneare “Sodini”;

- all’ufficio Lavori Pubblici di apporre opportuni cartelli di segnalazione del divieto di balneazione nel tratti indicati nel presente atto;


 

INFORMA


 

- che il divieto di balneazione vige fino a che non venga disposta la revoca, sempre a mezzo di ordinanza sindacale, su segnalazione delle autorità competenti che provvederanno a comunicare la riammissione alla balneazione della zona suddetta;

- che, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 5°, Ing. Nicola Festa;


 

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale trattandosi di provvedimento adottato a tutela della salute pubblica;


 

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Camaiore e la sua diffusione per la più ampia conoscenza;

- la trasmissione della presente ordinanza al Settore 5° affinché si provveda alla predisposizione, installazione e collocazione della segnaletica e dell’eventuale recinzione ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché per la trasmissione, ai sensi dell’art. 6 comma 4) del D.M. 30.03.2010, come modificato dal D.M. 19.04.2018, al Ministero della Salute e l’inserimento della stessa sul portale del Ministero della Salute – “Sistema informativo portale acque-sezione baneazione”;


 

Copia della presente ordinanza sarà inoltre inviata:

  • all’ ARPAT – Dipartimento Provinciale di Lucca, Settore Versilia Massaciuccoli;

  • all’ Azienda USL n. 12 “Versilia”,

  • al Comando di Polizia Municipale,

  • alla Capitaneria di Porto di Viareggio,

  • alla Associazione dei Balneari, perché la consegni agli esercenti degli stabilimenti interessati dalla presente, con obbligo di esposizione in luogo ben visibile al pubblico,

che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza ognuno per quanto di competenza, insieme a chiunque sia tenuto a farla rispettare.

 

PRECISA

 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

 

Camaiore, 10 luglio 2019

Il Sindaco

Avv. Alessandro Del Dotto

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