Per effetto dell'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6/6/2013 n. 64, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli attui pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.