Di cosa si tratta:

E’ un’autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada su cui insiste il passo carraio che consente l’entrata e l’uscita di veicoli alla e dalla proprietà privata.

Allo sbocco del passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta, anche per il titolare o l’usufruitore del passo stesso.

Modulistica:

           

Riferimento normativo:

Art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada:

  1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente;
  2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;

  1. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall’art. 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell’art. 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinata alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall’art. 44, comma8, del citato decreto legislativo 507/93;
  2. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che limitino gli accessi. E’ consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
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