REGOLAMENTO PER L’ARTE DI STRADA, OPERE D’INGEGNO E PICCOLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Approvato con delibera C.C. n. 33 del 23/07/2014 Pubblicata la deliberazione dal 29/07/2014 al 13/08/2014

 

ART. 1

CARATTERI GENERALI

  1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell’esercizio delle arti di strada e delle opere del proprio ingegno nel territorio del Comune di Camaiore.
  2. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l’arte di strada così come definita dagli articoli seguenti ed a chi vende o espone per la vendita le opere del proprio ingegno, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, che sono realizzate in occasione dell’occupazione del suolo pubblico autorizzata ai sensi del presente regolamento.
  3. E’ vietata l’attività diretta a speculare sull’altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti, e simili). E’ altresì vietata ogni forma di attività con scommesse in denaro da parte del pubblico.
  4. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell’Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.
  5. Il presente regolamento non si applica:
  1. agli artisti da strada che operano in locali o aree private non aperte all’uso pubblico;
  2. alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante a specifica normativa;
  3. alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
  4. agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
  5. agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
  6. a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti diversi di quelli di derivanti da arte di strada o dal proprio ingegno.
  1. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall’Amministrazione Comunale, con proprio atto, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l’arte in strada, ovvero vendere le opere del proprio ingegno in deroga al presente regolamento.
  1. L’arte in strada è esercitata sul territorio comunale in aree all’interno delle quali, con caratteri di ricettività diversi, sono individuati i percorsi disponibili per le attività delle  arti di strada le postazioni per le opere dell’ingegno, specificate come segue:
  1. PERCORSI DI ESERCIZIO ITINERANTE (arte di strada): vengono individuate le aree per le arti di strada che si svolgono esclusivamente in forma itinerante, non occupano nemmeno temporaneamente il suolo pubblico ed effettuano esclusivamente sporadiche soste nel rispetto delle modalità di esercizio di cui ai successivi articoli.

Rientrano tra queste tutte le aree  pedonali  del  territorio del Comune di Camaiore.

  1. AREE RISERVATE AI MESTIERI ARTISTICI (opere dell’ingegno): nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività finalizzate alla produzione e vendita al  pubblico delle opere a carattere espressivo frutto del proprio ingegno creativo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. Rientrano tra queste i mercati rionali, sia annuali sia stagionali organizzati dall’Ente, nonché il Lungomare Europa a Lido di Camaiore nel tratto dal Fosso dell’Abate fino al bagno Paradiso senza ingombro sulla area antistante la Piazza Lemmetti.
  2. AREE RISERVATE AI MESTIERI ARTISTICI CON CARATTERE D’IMPRENDITORIALITA’ (piccoli spettacoli viaggianti) : sono ammesse tutti gli artisti che esercitano l’arte di strada con carattere imprenditoriale, soggetti alla licenza di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S (“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”). Rientra tra questa esclusivamente l’area interna della Piazza Umberto a Lido di Camaiore.
  1. Non è consentito svolgere contemporaneamente l’arte di strada e vendere le opere del proprio ingegno.
  2. Non è ammessa l’occupazione del suolo pubblico e delle aree private aperte all’uso pubblico per le attività che comportano l’intervento diretto sul corpo umano, o su  animali, che per motivi igienico sanitari e/o di decoro pubblico non possono essere eseguite in luoghi aperti.
  3. E’ vietata l’esposizione e la vendita di opere di qualsiasi natura che riproducano  immagini pornografiche, istigatrici alla violenza, che inneggino alla dittatura ed ad ogni genere di discriminazione e/o che siano comunque offensive dei valori fondanti della Costituzione Italiana e/o lesive dell’immagine della località ospitante.
  4. L’Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall’esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle  prescrizioni del presente regolamento.

ART. 2

ARTE  DI STRADA

  1. In attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Camaiore promuove lo sviluppo della cultura e la libertà d’arte. Riconosce l’arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Assicura e sostiene  tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti  artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.
  2. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari), musicali (esclusivamente con strumenti non amplificati), recitative, giochi di abilità, prestigio, saltimbanchi, giocolieri e quindi le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico.
  3. Sono considerate “espressioni artistiche di strada” tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di : acrobati, giocolieri, equilibristi, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, street-band, madonnari, dream painters.
  4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui ai precedenti commi.
  5. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o  dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell’ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc..
  6. L’Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l’arte di strada.
  7. Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e per il tempo strettamente necessari all’esercizio dell’attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:
    1. delle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale,
    2. il rispetto della quiete pubblica,
    3. della normale circolazione stradale e pedonale,
  1. del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati,
  2. del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
  1. Le attività di cui ai precedenti comma si svolgono:
    1. senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità,
    2. senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante,
    3. tenendo comportamenti di prudenza e di perizia,
    4. sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica,
    5. senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi ecc..
  2. L’artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita “a cerchio” del pubblico, potrà esibirsi per 60 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione.
  3. L’artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 2 ore continuative.
  4. L’artista, nella stessa serata, non potrà esibirsi per più di una volta nello stesso posto.
  5. Nella stessa serata non potranno esibirsi complessivamente più di due artisti di strada nella stessa area.
  6. E’ assolutamente vietato esibirsi a coloro che:
  • effettuano attività comportanti rischi personali, (es. acrobati, fachiri, mangiatori di spade, mangiatori di vetro, percorsi su carboni ardenti o simili, etc.),
  • utilizzano apparecchi di forte amplificazione, sono consentiti solo impianti con amplificazione ridotta,
  • usano  fiamme libere (es. mangiafuoco).
  1. L’esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) devono essere effettuate su teli amovibili che non danneggino il sedime stradale, i selciati, ecc.
  2. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l’utilizzo di animali.
  1. L’artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l’offerta, da parte del pubblico, libera. Il passaggio “a cappello” tra il pubblico della figura di artista alla fine della sua performance, non è in contrasto con il presente comma.
  2. L’ Amministrazione Comunale individua come percorso per esprimere l’arte di strada esclusivamente tutte le aree pedonali individuate nel proprio territorio.
  3. Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 15/12/1997, n° 446 gli artisti di strada sono esentati dal pagamento del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

ART. 3

OPERE DELL’INGEGNO

 

  1. Sono considerate “opere dell’ingegno” le attività finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell’ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico – espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa categoria rientrano a titolo d’esempio: pittori, scultori, fotografi, ritrattisti, scultori di palloncini, creatori di bigiotteria ecc..

A tal proposito tali artisti dovranno creare alcuni prodotti nel luogo di occupazione del suolo pubblico, a dimostrazione che l’oggettistica posta in vendita sia effettivamente opera della loro creatività. Pena la revoca dell’ autorizzazione all’occupazione di aree e spazi pubblici.

Questa categoria artistica è potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, la cui vendita  dei  prodotti viene effettuata direttamente dall’autore.

  1. Possono essere assegnate le aree libere, spazi vuoti:
    1. in quanto non assegnate agli ambulanti durante lo  svolgimento  dei mercati rionali sia annuali sia stagionali,
    2. nel tratto del Lungomare Europa ricompreso tra il Fosso dell’Abate e lo stabilimento Balneare Paradiso senza ingombro sul Lungomare di fronte alla Piazza Lemmetti. Tale mercato verrà svolto esclusivamente per il periodo dal 15 giugno fino al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 18,00 alle ore 24,00. L’operatore può scegliere periodi minori per promuovere la propria attività rispetto al periodo sopra indicato.
  2. L’occupazione dello spazio da parte dell’ artista di cui al presente articolo, è soggetta al regime dell’occupazione del suolo pubblico.

 

La superficie occupata per ognun richiedente non può superare i ml. 3,00 per ml, 3,00 quindi per complessivi mq. 9,00., per un massimo di dodici postazioni per ogni stagione come evidenziato nella cartografia  allegata sotto la lettera “A”al presente Regolamento.

Non è consentito all’occupante di cui al precedente comma 2. lettera b. sostare gli automezzi sul Lungomare Europa, ma può solo essere posto in essere un gazebo o ombrellone non riportante scritte pubblicitarie, a copertura del proprio tavolo di esposizione, installato non in modo permanente al suolo ma tale da garantire la sicurezza per i passanti.

  1. Dovrà essere presentata apposita istanza di occupazione suolo pubblico all’apposito Servizio Suolo Pubblico. Le domande volte al rilascio della relativa concessione potranno essere presentate a partire dal 1° dicembre antecedente l'anno di riferimento per l’occupazione ed entro il 30 Aprile di ciascun anno, pena il mancato accoglimento. Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire al Servizio Suolo Pubblico entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.

Verrà conseguentemente emessa l’autorizzazione all’occupazione provvisoria di suolo pubblico previo ricevimento del nulla osta del Comando di Polizia Municipale, nonché dell’attestazione di versamento della tassa. Conseguentemente al rilascio dell’autorizzazione gli spazi verranno assegnati, in base alla disponibilità dell’area ed in relazione agli spazi indicati dal servizio Suolo Pubblico, come risulta dalla cartografia allegata al presente regolamento, sotto la lettera “A”, per quanto riguarda il mercato stagionale estivo nel tratto del Lungomare Europa di cui al precedente art. 3 comma 2 lettera b., e nelle aree di svolgimento dei mercati rionali sia annuali che stagionali, di cui al precedente art. 3 comma 2 lettera b. di concerto con il Responsabile del Servizio Annonaria del Comando di Polizia Municipale.

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

  1. autocertificazione relativa a documentazione:
  • dichiarazione ai fini della legge antimafia;
  • possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc.;
  • svolgimento dell’attività professionalmente ovvero occasionalmente con conseguente esonero dagli obblighi fiscali e previdenziali connessi allo svolgimento dell’attività in via professionale;
  • non iscrizione al registro delle imprese CCIAA , anche artigianali;
  • eventuale possesso di partita IVA e posizione previdenziale;
  • presenza negli anni precedenti ed assenza di accertate violazioni o illeciti commessi nel territorio nazionale;
  • dichiarazione d’impegno ad eseguire alcune delle proprie opere durante il periodo dell’ occupazione e che le opere poste in vendita sono esclusivamente opere del proprio ingegno;
  • dichiarazione di conoscenza ed accettazione piena ed incondizionata delle norme del presente regolamento e di obbligarsi al rispetto delle stesse nonché delle altre disposizioni emanate ed emanande da parte del Comune di Camaiore,
    1. fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
    2. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente;
    3. curriculum personale corredato da documentazione fotografica e/o cataloghi delle opere prodotte con dichiarazione che le notizie ed i dati esposti sono veri.
  1. Gli occupanti del suolo pubblico per le opere dell’ingegno sono soggetti al versamento della COSAP temporanea, sulla base del vigente regolamento comunale.
  2. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un famigliare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nell’ autorizzazione di occupazione.
  3. In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione, la zona interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare dell’ autorizzazione.
  4. Sono cause di decadenza dell’ autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e quindi del posteggio assegnato:
    1. l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere non realizzate dal titolare dell’autorizzazione o la vendita di altri oggetti vietati o comunque non contemplati  dal presente regolamento,
    2. la mancata realizzazione delle opere durante l’orario di occupazione,
    3. il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione),
    4. la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana;
    5. la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
    6. il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione.

 

ART. 4

PICCOLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

  1. Le piccole attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità esercenti le attività dello “spettacolo viaggiante” quali burattinai, saltimbanchi ecc, per cui è prevista la scia di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S, verranno ospitate nell’ area interna alla Piazza Umberto a Lido di Camaiore come indicata nella cartografia allegata al presente Regolamento sotto la lettera “B”. E’ severamente proibito sostare eventuali mezzi all’interno della Piazza Umberto, che devono essere necessariamente sostati nell’ apposito spazio riservato sul lato verso Viareggio della stessa.
  2. Gli occupanti del suolo pubblico per le opere dell’ ingegno sono soggetti al versamento della COSAP temporanea, sulla base del vigente regolamento comunale.
  3. L’ occupazione dello spazio da parte dell’artista in strada è soggetta al regime dell’occupazione del suolo pubblico.

La superficie occupata per ognun richiedente non può superare complessivamente i 40 mq. e devono essere installate solo piccole strutture, dotate degli appositi collaudi previsti dalle normative vigenti , contornate da piccole sedie per ospitare i bambini.

  1. Per poter prestare la propria opera sul territorio del Comune di Camaiore dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A per la categoria competente, e successivamente all’ottenimento  dell’ autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, deve essere presentata SCIA , prima dell’ esercizio dell’attività, con tutti gli allegati previsti presso il Servizio Commercio e P.A. dell’ Ente.

5 Le domande volte al rilascio della relativa autorizzazione potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e dovranno pervenire al Servizio Suolo Pubblico del Comune, entro il 30 Aprile di ciascun anno, pena il mancato accoglimento. Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire al Servizio Suolo Pubblico entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.

Verrà conseguentemente emessa l’autorizzazione all’occupazione provvisoria di suolo pubblico sulla base del calendario cronologico predisposto dal Servizio Suolo Pubblico conseguentemente al ricevimento delle istanze e previo ricevimento dell’attestazione di versamento dell’ imposta dovuta. Unitamente all’autorizzazione verrà rilasciato dal Servizio Suolo Pubblico un pass per la sosta degli autoveicoli dei titolari l’autorizzazione, sugli appositi spazi riservati sul lato Viareggio della Piazza Umberto, come indicato al precedente comma 1..

  1. In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione nella zona interessata all’occupazione, la stessa dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare dell’ autorizzazione.

7. Sono cause di decadenza dell’ autorizzazione di occupazione di suolo pubblico le stesse motivazioni indicate al precedente art. 3 comma 8  lettere c. d. e. f..

 

ART. 5

VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscono reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/00, n° 267 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l’applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta Municipale ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. n° 689/81, il cui importo massimo non potrà comunque essere superiore a 150 Euro.
  2. Il Comando Polizia Municipale, per quanto riguarda le attività di cui ai precedenti ART. 2   e

3 dovrà comunicare tempestivamente al Servizio Suolo Pubblico tutte le violazioni  accertate.

  1. Nel caso di violazioni di cui al precedente ART. 3 comma 8, il Servizio Suolo Pubblico trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'interessato potrà presentare chiarimenti o contro deduzioni che dovranno essere esaminati dal Servizio  Suolo Pubblico.

In caso di mancata presentazione di chiarimenti o contro deduzioni entro il termine di cui sopra o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà predisposto il provvedimento di decadenza che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.

  1. In caso di più violazioni al presente regolamento può essere disposta la revoca dell’assegnazione del posteggio.
  2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente articolo senza il possesso dell’ autorizzazione concessione, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno alla rimozione degli oggetti.
  3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito ( art 13 L. 689/81) .
  1. L'autorità amministrativa addetta al controllo, con ordinanza-ingiunzione, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporne la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

 

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  1. Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
  2. Tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate precedentemente all’esecutività del presente Regolamento sono valide fino alla loro naturale scadenza.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

 

 

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