art. 37 L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 e s.m.i. in applicazione dei Piani di controllo approvati dalla Giunta regionale per ciascuna specie selvatica

Procedura ai sensi della Del. GR Toscana n. 310 del 11.04.2016

Di cosa si tratta

Possono richiedere gli interventi di controllo i seguenti soggetti:

a) i proprietari e conduttori di terreni coltivati, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, allegata all’apposito modulo di richiesta, con cui si dichiari la proprietà o la conduzione o altro titolo di possesso del fondo interessato;

b) gli ATC, per il territorio a caccia programmata o per gli istituti faunistici da loro gestiti;

c) i titolari di autorizzazione di Istituti Faunistici privati per le aree ricadenti entro i confini dei suddetti;

d) i responsabili o i gestori di Istituti Faunistici pubblici o i proprietari di terreni inclusi in fondo chiuso o sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994, per i terreni in essi compresi;

e) i Sindaci dei Comuni della Regione, anche su segnalazione dei cittadini.

 

Termini procedurali riguardanti la richiesta

La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo per la richiesta d’intervento di controllo (Allegato 1/a) che deve indicare quanto segue:

a) le motivazioni dell’intervento;

b) le località degli eventuali danni in essere o a rischio, con l’indicazione del Foglio e delle particelle catastali interessate;

c) i proprietari/conduttori dei fondi danneggiati;

d) gli interventi ecologici o di prevenzione messi in atto (comprendenti il numero e estensione dei dispositivi ed il periodo di inizio della loro applicazione);

e) le colture od altri beni danneggiati e, se possibile, la quantificazione stimata dei danni;

f) l’eventuale nominativo, o l’elenco dei nominativi, del personale avente le qualifiche per essere nominato Agente Responsabile degli interventi, eventualmente a disposizione, fermo restando che l’individuazione spetterà comunque alla Polizia Provinciale.

 

Modalità di trasmissione della richiesta:

La richiesta è inviata a Regione Toscana: Settore Attività Faunistico Venatoria,  Pesca dilettantistica, Pesca in mare – Via di Novoli n. 26 – 50127 – FIRENZE, mediante PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , e deve essere corredata da copia del documento di identità del richiedente e le dichiarazioni di cui sopra sono rese come autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislazione e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

  • Ufficio Territorale Regionale Caccia e Pesca – Via della Quarquonia, 1 55100 Lucca

 

Si evidenzia che:

Salvo casi particolari previsti nei piani di controllo, gli interventi attuati in braccata/girata nelle aree di  divieto di caccia, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio sono attuabili nei soli giorni di silenzio venatorio. La durata del periodo di controllo è definita dal piano di controllo per ciascuna specie e termina all'avvenuto raggiungimento del piano assegnato a ciascuna unità di gestione o alla risoluzione della problematicità causata dalla specie obiettivo degli interventi.

Per interventi finalizzati alla tutela delle colture agricole, fatti salvi i tempi disposti dal Piano di controllo, le attività di controllo terminano quando cessa il periodo di vulnerabilità della coltura da tutelare.

La Polizia Provinciale può effettuare gli interventi di cattura e/o abbattimento nell’arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nel piano di controllo regionale.

 

Unità responsabile

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