Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Requisiti

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Camaiore:
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Diritti dei conviventi

In base alla nuova legge:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
  • i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
  • i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
  • il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
  • la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

Per diventare conviventi di fatto

Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:

  • al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
  • al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
  • successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

 

Modalità della presentazione della domanda

Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il modello disponibile nel sito.

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dai dichiaranti e presentata tramite uno dei seguenti mezzi:

  • per mezzo di posta elettronica:
    • certificata (PEC): esclusivamente da casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC del Comune di Camaiore: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
    • all’indirizzo mail dei servizi anagrafici: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
      Le dichiarazioni trasmesse telematicamente saranno ritenute valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", ovvero:
      • sono sottoscritte scansionate e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
      • se sono firmate digitalmente dal dichiarante con firma digitale meglio indicata all'art.20 del D.lgs 82/2005;
      • il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies e nei limiti ivi previsti;
      • se trasmesse dal dichiarante ((dal proprio domicilio digitale)) purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con ((Linee guida)), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce ((elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile)).
  • per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Camaiore Servizi Demografici, Piazza San Bernardino n° 1 55041 Camaiore (LU)
  •  presso gli sportelli anagrafici del Comune di Camaiore

Accertamento dei requisiti

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra l'Ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Si provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l'Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

Servizio Competente: 

Servizi Demografici – U.O. Anagrafe
Dirigente del Servizio
   Francesca Di Biase
Responsabile del Servizio Michela Pucci.
Responsabili dell’istruttoria: Ufficiali d’Anagrafe
 

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