ORDINANZA N. 484 del 31/10/2017

SETTORE: Settore 5 - UNITA’ OPERATIVA: SERVIZI AMBIENTALI


IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa” che riunisce in un unica direttiva-quadro le precedenti Direttive 96/62/CE,99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Legge Regionale n.27/2016, modificativa della Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall’altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 ìg/m3, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

CONSIDERATO che:

  • il Comune di Camaiore è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell’area di superamento “Versilia” unitamente al Comune di Viareggio;
  • che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 507 del 21/12/2016, ha approvato il “Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria, anni 2016-2018”;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l’area “Versilia” a rischio di superamento a cui deve far riferimento Comune di Camaiore, è la stazione di rilevamento di Viareggio;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto, dovuti al particolato fine, si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e dell’incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomasse;

CONSIDERATO, inoltre:

  • in particolare, che nell’ area lucchese gli studi condotti da Arpat, Lamma e Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all’aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;
  • che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l’inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d’altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, riferiti primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RITENUTO pertanto di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978n, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materie sanitarie;

VISTO il D.L. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59” e in particolare l’art.117 che prevede in capo ai sindaci e al Presidente della Giunta Regionale, il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTO l’art. 50, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

la messa in atto di comportamenti virtuosi finalizzati alla riduzione di emissioni in atmosfera, derivanti dall’ abbruciamento all’aperto di biomasse, nel periodo 1° novembre 2017 – 31 marzo 2018, su tutto il territorio comunale,

I N V I T A

la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito indicato:

  • favorire tecniche agricole che evitino l’accensione di fuochi all’aperto con combustione di biomasse;
  • riduzione a ore 9 (nove) giornaliere del funzionamento degli impianti di riscaldamento domestici, nonché riduzione della temperatura massima a gradi centigradi 18°C (diciotto);
  • evitare il riscaldamento da fermo dei motori di autoveicoli, provvedendo allo spegnimento dei motori durante la fase di sosta o di fermata prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, autoveicoli incolonnati in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggi a livello, ect.);
  • utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
  • utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
  • effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di autovetture che motocicli e ciclomotori;
  • evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;

I N F O R M A

che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 5° “Lavori Pubblici-Ambiente”, Ing. Nicola Festa;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, tramite il sito internet istituzionale del Comune e a mezzo del servizio Stampa;

Di incaricare la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento;

che la presente ordinanza venga trasmessa a:

  • Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
  • Arpat Dipartimento di Lucca;
  • Ausl Toscana nord ovest – Zona Versilia –Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica;

IL SINDACO         
Alessandro Del Dotto

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